In Good Morning Kiss Kiss, abbiamo parlato di intelligenza artificiale e diritto con il professor Stefano Preziosi, del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata.
Buongiorno prof! Intelligenza artificiale e diritto: dobbiamo aggiornare le nostre leggi o ci sono altri rimedi?
«Buongiorno! Innanzitutto c’è un emanando regolamento europeo. Questo significa che il Parlamento Europeo ha approvato questa proposta di regolamento della Commissione. Dovrà terminare l’iter approvativo; dopodiché, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale sarà diritto dell’Unione Europea, e come tale, sarà direttamente applicabile. Anche se occorreranno delle normative nazionali, leggi o comunque provvedimenti normativi, di attuazione di questo regolamento.»
Di solito, soprattutto nel Codice Penale, c’è un sistema: quando non c’è un reato specifico già commesso, si procede per cosiddetta analogia. Dato che di analogie non ce ne possono essere perché la materia è nuova, è chiaro che il codice debba essere rivisto.
«Questa è una ipotesi plausibile ma piuttosto remota. Nel senso che il regolamento e le normative, che non sono solo quelle dell’emanando regolamento sull’intelligenza artificiale ma ce ne sono altre più specifiche, dovranno senz’altro trovare un’attuazione, quindi una specificazione a livello nazionale, normative interne. Se ci sarà la necessità anche di adeguarla i codici, in particolare quello penale, questo è un altro problema, per i meccanismi della responsabilità penale , ma anche quella civile.»
A proposito, per i reati commessi dall’intelligenza artificiale chi è il responsabile? Chi la inventa, chi la addestra o chi la utilizza per scopi illegali?
«Dobbiamo fare dei distinguo. Intanto il tema non è nuovo: anche nelle organizzazioni complesse, pensiamo a una società commerciale, esistono delle decisioni che scaturiscono non da un singolo individuo, ma da un complesso di relazioni. Anche in quei casi è problematico stabilire chi debba rispondere, se sia il vertice, l’amministratore delegato, il ceo o chi altro. Si pone dunque un problema relativo a ogni organizzazione complessa. L’intelligenza artificiale si può definire come organizzazioni complesse. Il regolamento europeo prevede degli obblighi e delle responsabilità in capo al progettista, all’utilizzatore, a colui che distribuisce e mette in commercio l’intelligenza artificiale. Ma bisogna stabilire una distinzione di base, ineludibile soprattutto nel settore penale. Cioè, i rischi che dipendono da attività lecite e le condotte e gli effetti lesivi di base illecite. Cioè, l’uso dell’intelligenza artificiale per commettere crimini. I problemi si pongono sul primo versante, cioè i rischi che derivano da attività lecite, sia perché il regolamento prevede impieghi vietati dell’intelligenza artificiale.»
Grazie prof!
«Grazie, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori!»