L’Unione europea cambia le regole sulla tutela e sulla tracciabilità di cani e gatti. Con il Regolamento (UE) 2026/1818, pubblicato il 10 agosto 2026 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, arriva per la prima volta un quadro comune destinato a tutti i 27 Stati membri. Le nuove disposizioni riguardano diversi aspetti, dall’allevamento alla vendita fino all’identificazione degli animali, con l’obiettivo di rendere più omogenee le norme e contrastare anche il commercio illegale.
Le nuove regole europee per cani e gatti
Il regolamento è entrato in vigore il 30 agosto 2026, venti giorni dopo la pubblicazione, ma la sua applicazione sarà progressiva. La maggior parte delle disposizioni inizierà ad avere effetto dal 31 agosto 2028, mentre altri obblighi scatteranno negli anni successivi, secondo un calendario che arriva fino al 2041.
Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda chi viaggia con il proprio animale domestico. Dal 31 agosto 2036 entrerà infatti in vigore una nuova procedura per determinati spostamenti non commerciali di cani e gatti provenienti da Paesi o territori esterni all’Unione europea.
Viaggi con cani e gatti, cosa cambierà dal 31 agosto 2036
La nuova regola non riguarda indistintamente qualsiasi viaggio effettuato all’interno dell’Unione europea. L’obbligo previsto dall’articolo 26, paragrafo 4, interessa invece l’ingresso nell’UE da un Paese o territorio terzo per motivi non commerciali.
In questi casi il proprietario dovrà comunicare preventivamente lo spostamento attraverso una banca dati europea dedicata ai viaggi con animali da compagnia. La notifica dovrà essere effettuata almeno cinque giorni lavorativi prima che il cane o il gatto attraversi il confine dell’Unione.
Sono previste alcune eccezioni. L’obbligo di pre-notifica non si applicherà, tra gli altri casi indicati dal regolamento, quando l’animale risulti già registrato nella banca dati di uno Stato membro.
Una banca dati europea per gli spostamenti degli animali
Sarà la Commissione europea a istituire e mantenere la nuova banca dati europea per i viaggiatori con animali domestici. Entro il 31 agosto 2034 dovranno inoltre essere definiti con appositi atti di esecuzione i dettagli relativi alle informazioni da comunicare e alle procedure connesse al controllo del rischio di frode.
Il sistema rientra in un progetto più ampio di tracciabilità che punta a rendere più semplice l’identificazione degli animali e a creare criteri comuni tra gli Stati dell’Unione.
Cosa succede se l’animale resta nell’UE per più di sei mesi
Il regolamento introduce anche una disposizione per i soggiorni di lunga durata. Se il cane o il gatto proveniente da un Paese terzo rimane nell’Unione europea per più di sei mesi, il proprietario dovrà assicurarsi che venga registrato nella banca dati dello Stato membro di residenza.
La registrazione dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del sesto mese dall’ingresso dell’animale nell’UE, secondo le modalità previste dal Paese interessato.
Un’applicazione graduale fino al 2041
Le nuove disposizioni europee non entreranno quindi tutte in vigore contemporaneamente. Il regolamento prevede scadenze differenti a seconda degli obblighi: alcune norme saranno applicabili già dal 2028, altre dal 2029, 2030, 2031, 2033 e 2034.
La pre-notifica degli spostamenti non commerciali da Paesi terzi scatterà invece il 31 agosto 2036. Altri obblighi relativi all’identificazione e alla registrazione dei gatti detenuti da privati che non li immettono sul mercato arriveranno successivamente, dal 31 agosto 2041.