Nuove regole europee per l’identificazione e la tracciabilità di cani e gatti. Il Regolamento UE 2026/1818, approvato il 17 giugno 2026, introduce un sistema comune che prevede l’identificazione degli animali tramite microchip e la successiva registrazione nelle banche dati nazionali. Le disposizioni entreranno in vigore progressivamente, con scadenze diverse a seconda dei soggetti coinvolti e del tipo di animale.
Microchip e registrazione diventano collegati
Il nuovo sistema europeo prevede che cani e gatti siano identificati individualmente attraverso un trasponditore contenente un microchip con un codice unico, non ripetibile e non riprogrammabile.
L’identificazione, però, non sarà sufficiente da sola. Il codice del microchip dovrà essere collegato alle informazioni presenti nella banca dati nazionale, permettendo così di risalire all’animale e al soggetto a cui è intestato.
Il veterinario registra l’animale entro due giorni
Il regolamento stabilisce che, dopo l’identificazione, cane o gatto debbano essere registrati nella banca dati nazionale entro un massimo di due giorni lavorativi.
L’impianto del microchip è affidato al veterinario, anche se gli Stati membri potranno consentire questa operazione ad altre persone qualificate secondo specifiche norme nazionali. Anche la registrazione potrà essere affidata ad altri soggetti, purché siano previste misure per garantire l’esattezza dei dati inseriti.
Dal 31 agosto 2036 l’obbligo per i proprietari di cani
Per i proprietari privati di cani che non immettono gli animali sul mercato, gli obblighi europei di identificazione e registrazione scatteranno dal 31 agosto 2036.
La normativa prevede che ogni cane venga identificato individualmente entro il compimento dei tre mesi di età oppure, qualora venga ceduto o venduto prima, entro la data della sua immissione sul mercato.
Per i gatti la scadenza è il 31 agosto 2041
La tempistica è invece più lunga per i gatti posseduti da privati. In questo caso gli obblighi di identificazione e registrazione entreranno pienamente in applicazione dal 31 agosto 2041.
Per operatori e soggetti che immettono cani o gatti sul mercato, invece, le nuove disposizioni scatteranno prima, a partire dal 31 agosto 2030.
Cosa succede agli animali che hanno già il microchip
La normativa tutela anche chi ha già provveduto all’identificazione del proprio animale. I cani e i gatti dotati di un microchip conforme alla normativa europea o nazionale prima del 31 agosto 2028 saranno considerati già in regola, a condizione che il dispositivo sia ancora leggibile.
Non sarà quindi necessario impiantare un secondo microchip soltanto per adeguarsi alle nuove regole europee.
Cosa accade se il microchip non è più leggibile
Nel caso in cui il dispositivo diventi illeggibile, il proprietario o il soggetto responsabile dell’animale dovrà provvedere all’impianto di un nuovo trasponditore.
La banca dati dovrà poi essere aggiornata con il nuovo codice identificativo, in modo da mantenere corretta la tracciabilità dell’animale.
Nuove regole anche in caso di cessione o morte dell’animale
Il sistema europeo prevede inoltre l’aggiornamento della banca dati quando cambia la proprietà o la responsabilità dell’animale. Nei casi previsti, il trasferimento dovrà essere registrato entro due settimane.
Anche il decesso di un cane o di un gatto dovrà essere comunicato secondo le modalità stabilite dallo Stato membro responsabile della banca dati.
Un sistema comune per aumentare la tracciabilità
Il Regolamento UE 2026/1818 non riguarda soltanto microchip e registrazione, ma introduce un quadro più ampio dedicato al benessere e alla tracciabilità di cani e gatti nell’Unione Europea.
L’applicazione sarà graduale: il regolamento sarà applicabile in generale dal 31 agosto 2028, mentre gli obblighi di identificazione e registrazione entreranno in vigore secondo le diverse scadenze previste per operatori, proprietari di cani e proprietari di gatti.